LA GED: COSA DICE LA LEGGE?

L’articolo 9 riguardo la tenuta e la conservazione dei libri contabile dichiara:

Sono ammessi per la conservazione di documenti:

i supporti d’informazione inalterabili, segnatamente la carta, i supporti d’immagini e i supporti di dati inalterabili.

i supporti d’informazione alterabili quando:

  1. sono applicati procedimenti tecnici che garantiscono l’integrità delle informazioni registrate (ad es. firma digitale);

  2. è possibile provare in modo inequivocabile il momento della memorizzazione delle informazioni (ad es. per mezzo della marcatura oraria);

  3. sono rispettate le ulteriori prescrizioni concernenti l’impiego dei relativi procedimenti tecnici in vigore al momento della memorizzazione;

  4. sono stabiliti e documentati gli svolgimenti e i procedimenti atti al loro impiego come pure conservate le informazioni necessarie (verbali e log files).

I supporti d’informazione sono considerati alterabili quando le informazioni memorizzate su di essi possono essere modificate o cancellate senza che sia possibile provarne la modifica o la cancellazione sul supporto di dati (nastri magnetici, dischetti magnetici o magneto ottici, dischi rigidi o amovibili, supporto solid state).

La legge, quindi, impone la conservazione di un documento, ma non specifica la carta come unico supporto per la conservazione.

I supporti ammessi si dividono in: inalterabili ed alterabili

Supporti Inalterabili

-I supporti di informazione inalterabili come la carta

-I supporti di immagine

-I supporti di dati inalterabili

Supporti alterabili, condizioni tecniche e procedure:

Il paragrafo «b», inoltre, esplicita anche i supporti alterabili ma a solo se sono applicate determinate condizioni:

-Sono applicati procedimenti tecnici che garantiscono l’integrità delle informazioni registrate (ad es. firma digitale);

-E' possibile provare in modo inequivocabile il momento della memorizzazione delle informazioni (ad es. per mezzo della marcatura oraria);

-Sono rispettate le ulteriori prescrizioni concernenti l’impiego dei relativi procedimenti tecnici in vigore al momento della memorizzazione;

-Sono stabiliti e documentati gli svolgimenti e i procedimenti atti al loro impiego come pure conservate le informazioni necessarie (verbali e log files).

Finalmente possiamo scegliere!

Esiste, quindi, una legge che da la facoltà a qualsiasi azienda, amministrazione pubblica o ente in ambito sanitario, di gestire il proprio archivio in forma cartacea oppure passare al supporto digitale.